ICV, Certificazione APE Torino.
ICV è la soluzione per la Certificazione APE Torino.
Quando devo certificare il mio immobile?
Dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio dichiarare l’indice di prestazione energetica in tutti gli annunci immobiliari e per:
- edifici di nuova costruzione
- ristrutturazione edilizia degli edifici
- compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari
- sgravi fiscali o incentivi
- attività edilizia prevista dal “Piano Casa”
Ma cos’è esattamente?
Che cos’è la valutazione della prestazione energetica degli edifici?
È l’insieme delle operazioni svolte utilizzando una metodologia di calcolo definita univocamente dalle UNI TS 11300 che, in condizioni standard (clima esterno, condizioni interne e utilizzo), permette di definire la prestazione energetica di un immobile. Allo stesso tempo, individua i possibili interventi da attuare per migliorarne le prestazioni.
A chi e a che cosa serve?
La valutazione della prestazione energetica consente all’acquirente e al locatario di conoscere le caratteristiche energetiche oggettive e la conseguente efficienza dell’edificio o dell’appartamento oggetto della transazione o del contratto di locazione, proprio come ad oggi si conosce la prestazione energetica di un elettrodomestico. L’attestato di prestazione energetica si distingue pertanto da una diagnosi energetica, che consente di individuare puntualmente gli elementi “malati” dell’edificio e le conseguenti soluzioni migliorative, attentamente valutate sotto il profilo costi-benefici.
A quale normativa occorre far riferimento sul territorio della Regione Piemonte per il calcolo della prestazione energetica degli edifici?
Occorre riferirsi alla normativa nazionale che, per la valutazione della prestazione energetica dell’edificio, rimanda alle norme tecniche adottate ufficialmente dallo Stato (Norme Tecniche della serie UNI TS 11300 e altre norme correlate)
In quali casi un immobile deve essere dotato di attestato?
L’immobile deve essere dotato di attestato nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione
- edifici sottoposti a ristrutturazione importante all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi
- locazione di intero immobile o singole unità immobiliari
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con superficie utile >250 m2
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).
L’obbligo di dotazione si estende inoltre ai seguenti casi:
- permuta, transazione, datio in solutum
- conferimenti in società, assegnazione ai soci
- cessione di azienda nel cui patrimonio sono compresi immobili.
Per la tua certificazione APE Torino non scegliere a caso.
In quali casi l’attestato NON è richiesto?
L’attestato non deve essere redatto nei casi riportati nella legge nazionale all’art.3 comma 3 del dlgs 192/2005, ovvero:
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
- i fabbricati industriali e artigianali
- quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili, ovvero quando il loro utilizzo e/o le
- attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
- i fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
- edifici dichiarati inagibili, collabenti, rustici, scheletri strutturali, ecc.
- edifici in cui non è prevista la permanenza di occupanti (residenti o lavoratori) e in cui non è prevedibile un clima abitativo (magazzini, depositi…)
Nel caso di rinnovo di contratto di locazione di un appartamento o di un edificio, è obbligatorio far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Sì. La dotazione dell’attestato non è prevista solo nel caso di rinnovi taciti di contratti di locazione. Nel caso di rinnovi di contratti di locazione scaduti, in cui sia prevista una rinegoziazione del canone (e quindi un nuovo contratto a tutti gli effetti) l’attestato deve essere redatto e messo a disposizione del locatario.
Nel caso di comodato d’uso, è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
No, gli obblighi relativi alla dotazione e allegazione si riferiscono ad atti a titolo oneroso.
Nel caso di trasferimento di quote, è necessario redigere l’Attestato di Prestazione Energetica?
Si, se il trasferimento delle quote viene effettuato a titolo oneroso e quindi anche nel caso in cui l’acquirente sia già comproprietario.
Nel caso in cui l’Attestato di Prestazione Energetica fosse stato realizzato con motivazione “vendita” e successivamente il proprietario avesse deciso di “affittarlo” (o viceversa), è necessario rifare il documento?
No, l’Attestato di Prestazione Energetica deve essere aggiornato “ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare”. La motivazione di rilascio è a fini statistici.
ICV: una garanzia per la tua certificazione APE Torino.